Codice Penale art. 590 ter - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche 1 2[I] Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. competenza: Trib. collegiale (comma 2 e 3 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravissime); Trib. monocratico (comma 1, 4 e 5) arresto: facoltativo (comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 590-bis ; comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravissime ) non consentito ( comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravi) fermo: consentito (comma 2 e 3 dell'art. 590-bis) custodia cautelare in carcere: consentita (comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravissime, comma 2, 3, 4 e 5); non consentita ( comma 1 dell'art. 590-bisnel caso di lesioni gravi) altre misure cautelari personali: consentite (comma 1 nel caso di lesioni gravissime; comma 2, 3, 4 e 5; v. anche art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992) procedibilità: d'ufficio
[1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, l. 23 marzo 2016, n 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit. [2] Rubrica modificata dall'art. 1, comma 4, l. 26 settembre 2023, n. 138. InquadramentoAnche per la previsione di cui all'art. 590-bis, al pari di quanto previsto per l'omicidio stradale (art. 589-bis), l'ordinamento ha stabilito con la l. n. 41/2016 un incremento sanzionatorio consistente, attraverso l'introduzione di un aggravante ad effetto speciale (la pena è aumentata da un terzo a due terzi, , nel caso in cui il conducente responsabile si sia dato alla fuga. La disposizione in commento prevede infine che, ove sussista l'aggravante della fuga del conducente, la pena irrogata per il delitto ex art. 590-bisnon può essere in ogni caso inferiore a tre anni. Tale ultimo inciso è stato di recente oggetto di una questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., dal momento che impone di infliggere una pena fissa di tre anni di reclusione, quale unico sbocco sanzionatorio, con conseguente impossibilità di parametrare la sanzione tra un minimo e un massimo, adeguandola alla concreta gravità del fatto. È stato altresì ritenuto dal giudice a quo che la norma censurata punirebbe in modo identico fatti di disvalore diverso, dal momento che la pena coinciderebbe nella misura minima di tre anni per le lesioni personali stradali aggravate dalla fuga, siano esse gravi o gravissime. La disposizione infine precluderebbe al giudice di differenziare la sanzione per fatti diversi nelle fattispecie di minore disvalore delle lesioni personali stradali gravi, mentre ciò sarebbe ammesso nel caso delle lesioni gravissime. La Corte costituzionale (Corte cost. n. 195/2023 ha tuttavia ritenuto infondate le questioni predette, osservando in primo luogo il legislatore ha configurato una nuova fattispecie astratta che descrive due condotte strettamente connesse, le lesioni gravi e la fuga, la seconda delle quali, essendo dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento, è idonea a imprimere, in realtà, uno speciale disvalore all'intera vicenda, stante la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti. Viene altresì evidenziato che non è comunque preclusa al giudice la possibilità di applicare l'apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale. La pena di tre anni nel minimo prevista per le ipotesi aggravate di lesioni gravi o gravissime, secondo il giudizio della Consulta, non è dunque suscettibile di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso, con conseguente esclusione della sua irragionevolezza o sproporzione. È stata altresì esclusa qualsivoglia profilo di diseguaglianza del trattamento sanzionatorio tra lesioni gravi e gravissime, in quanto tra le due fattispecie di diverso disvalore vi è identità unicamente del trattamento sanzionatorio minimo: nel loro complesso, infatti, le pene astrattamente previste per le lesioni gravissime sono più severe (fino a cinque anni) di quella associata alle lesioni gravi e riflettono così la maggiore entità lesiva del primo evento rispetto all'altro. L'aggravante ad effetto speciale in commento trova ora applicazione anche nell'ambito della navigazione (per effetto della modifica operata dall'art. 1, comma 3, l. n. 138/2023 all'art. 590 bis c.p.), secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, l. n. 138/2023, che ha integrato la rubrica aggiungendo il riferimento alle lesioni nautiche (“Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”). Rapporti con altre previsioni di contenuto omogeneoL'introduzione dell'aggravante pone dei problemi di coordinamento con la previsione concernente l'omissione di soccorso, di cui all'art. 593, e di fuga in caso di incidente con danno alle persone, di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 — cod. strada). In assenza di indicazioni normative di coordinamento, al fine di evitare la duplicazione sanzionatoria, si ritiene che nei casi di omicidio e lesioni stradali (rispettivamente, artt. 589 bis e 590 bis), le ipotesi aggravate conseguenti alla condotta di fuga (artt. 589 ter e 590 ter), trovino esclusiva applicazione, quali ipotesi speciali rispetto alla previsioni generali (di cui agli artt. 593 cp e 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 — cod. strada). La disciplina di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 — cod. strada, riprende invece vigore per i casi di lesioni non gravi o gravissime (ipotesi non coperta dal nuovo art. 590 bis). L'estensione dell'aggravante anche alle lesioni nautiche pone la questione dell'eventuale concorso di reati con le previsioni relative all' ‘omissione di soccorso' previste dalle fattispecie del codice della navigazione agli artt. 1113 e 1158; in dottrina si è osservato (G.P. Demuro, Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico, in sistema penale.it, p.34), come l'ipotesi da considerare potrebbe essere rappresentata, più che dall'art. 1113 cod.nav. (“Omissione di soccorso”, che prevede tra i presupposti la ‘richiesta dell'autorità competente'), dall' art. 1158 cod. nav.(“Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo”), per il quale l'omessa assistenza o tentativo di salvataggio, nei casi in cui il soggetto attivo – il ‘comandante' – sia obbligato secondo le norme del codice della navigazione, determina la pena della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto derivi una lesione personale; riduzione delle pene della metà, nel caso in cui il fatto sia commesso per colpa. Elemento psicologicoQuanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo, cioè la volontà del soggetto di allontanarsi dal luogo dell'incidente, nella consapevolezza di aver provocato un incidente produttivo di lesioni gravi o gravissime. Profili processualiSi tratta di un reato procedibile d'ufficio. Competente è il Tribunale collegiale per le ipotesi di cui all'art. 590-bis, comma 2 e 3, nei casi di lesioni gravissime. La competenza è del Tribunale monocratico, per le ipotesi di cui all'art. 590-bis, comma 1, 4, 5. Con riguardo alle misure cautelari, è previsto l' arresto facoltativo, per le ipotesi di cui al comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 590-bis e comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravissime; l'arresto non è consentito (per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravi) . Il fermo è consentito per le ipotesi di cui al comma 2 e 3 dell'art. 590-bis. La custodia cautelare in carcere è consentita nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 590-bis (nel caso di lesioni gravissime) e comma 2, 3, 4 e 5 (non è consentita per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 590-bis nel caso di lesioni gravi) Le altre misure cautelari personali sono consentite per le ipotesi di cui al comma 1 (nel caso di lesioni gravissime) e comma 2, 3, 4 e 5 (si v. anche art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992). |